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Autotrasporti: le nuove norme europee in materia di tachigrafo


Dal 2 marzo di quest'anno è entrata a pieno regime la normativa europea in materia di tachigrafo.

La detta normativa è contenuta nel Regolamento UE n. 165 del 4 febbraio 2014.

E' opportuno ricordare, peraltro, che gli articoli 24, 34 e 45 del detto Regolamento sono già entrati in vigore a partire dal 2 marzo 2015.

Il provvedimento abroga le disposizioni del vecchio Regolamento CEE n. 3821/85, comprese quelle contenute nell’Allegato IB, e apporta sostanziali modificazioni anche al Regolamento CE n. 561/2006.

La nuova normativa ha il suo punto focale nella disciplina delle funzioni del tachigrafo, ma prevede anche disposizioni riguardanti l'omologazione, l'installazione e la riparazione dell’apparecchiatura.

Vengono disciplinati dal nuovo Regolamento anche il rilascio, la durata, la validità della carta del conducente e dell’officina, e vengono previste ulteriori disposizioni relative all'introduzione di cosiddetti "tachigrafi intelligenti", vale a dire dispositivi collegati ad un servizio di tracciamento via satellite e connessione "wireless" per la trasmissione dei dati, anche a postazioni di controllo situate lungo la strada percorsa dall'automezzo.

Il provvedimento prevede, inoltre, la possibilità per gli Stati membri, in casi che siano debitamente giustificati ed eccezionali, di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile valida per un massimo di 185 giorni.

Detta carta può essere rilasciata al conducente che non ha la sua residenza abituale in uno degli Stati membri, a condizione che il conducente stesso abbia un regolare rapporto di lavoro con un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio.

Il Regolamento 165/2014, inoltre, prevede il rafforzamento dell’obbligo delle imprese di trasporto di garantire ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate per quanto concerne il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici.

La detta disposizione si pone, sostanzialmente, in una sorta di continuità con quanto era già a suo tempo previsto dall’art. 10 del Regolamento CE n. 561/06.

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