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LE PAUSE DI LAVORO NELLA LEGISLAZIONE E NELLA PRATICA AZIENDALE


A- La normativa di riferimento: D. Lgs. n. 66/2003

Le pause di lavoro sono state da sempre oggetto di una disciplina esclusivamente settoriale, esplicitata sia dai contratti collettivi che da alcune leggi disciplinanti specifici ambiti (videoterminalisti, minori autisti, ecc.).

L'art. 8, D.Lgs. n. 66/2003 ha finalmente dettato una disciplina generale valevole in tutti gli ambiti lavorativi, lasciando poi alla contrattazione collettiva il compito di regolamentare i profili temporali, le modalità di fruizione e gli aspetti retributivi delle pause di lavoro.

Questo il testo della norma:

“Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.”

La norma, dunque, fa riferimento a qualsiasi momento d'inattività all'interno della giornata lavorativa che abbia le seguenti finalità: a) il recupero delle energie psico-fisiche; b) i pasti; c) l’attenuazione di mansioni monotone e ripetitive e prevede una soglia minima secondo cui ai lavoratori spetta una pausa ogni periodo di lavoro di sei ore.

In assenza di una previsione collettiva, la pausa non può essere inferiore a 10 minuti.

Il momento di fruizione della stessa può coincidere con qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro.

Qualora l'organizzazione del lavoro preveda la cosiddetta giornata spezzata (“pausa pranzo”), l’obbligo di fruizione della pausa può essere assolto in coincidenza con il momento di sospensione dell'attività lavorativa. La pausa può essere fruita anche sul posto di lavoro e la sua collocazione, in difetto di una previsione collettiva, è decisa dal datore di lavoro sulla base delle esigenze del processo produttivo.

Il Ministero del Lavoro (con la circolare n. 8/2005), ha precisato che il diritto ad usufruire della pausa, almeno nei limiti della soglia minima, è indisponibile (nel senso che non è monetizzabile) e pertanto non può essere sostituito da compensazioni economiche. Ne deriva che sono nulle quelle clausole collettive che stabiliscono compensi o indennità per la mancata fruizione delle pause.

Casi particolari:

  • I c.d. videoterminalisti, ossia quei lavoratori che adoperano attrezzature con videoterminali per almeno 20 ore settimanali, i quali hanno diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale;

  • I turnisti, lavoratori notturni, lavoratori esposti ad agenti fisici (campi elettromagnetici, vibrazioni, rumori e radiazioni ottiche artificiali) ad agenti chimici, addetti alla movimentazione e al sollevamento di carichi, ove modalità e durata delle pause viene stabilita dalla normativa di settore;

  • i bambini e gli adolescenti, che non possono lavorare più di 4 ore e mezza senza interruzione. Qualora tale periodo lavorativo venga superato, sarà obbligatoria una pausa intermedia di un'ora. I contratti collettivi, previa autorizzazione delle Direzioni territoriali del lavoro, possono ridurre a mezz'ora tale periodo di pausa.

B - La disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 81/2008

L'art. 175 del D. Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza") ha integrato la disciplina precedente nella sua parte generale stabilendo alcuni importanti principi.

Questo il testo dell'articolo in esame:

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

La norma, sostanzialmente, non fa altro che riprendere ed ampliare la disciplina generale già a suo tempo introdotta dall'art. 8 D. Lgs. 66/2003 introducento alcune importanti novità, come la previsione di procedure individuali e temporanee su indicazione del Medico Competente.

Ma la vera novità introdotta dal D. Lgs. 81/2008 é la previsione di un sistema sanzionatorio caso di inadempimenti o violazioni, da parte del datore di lavoro, degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia di pause di lavoro.

L'art. 178 del Testo Unico Sicurezza, infatti, prevede che il datore di lavoro, o i dirigenti, siano puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell'art. 175, commi 1 e 3, ossia qualora:

a) non rispetti la normativa, legislativa o contrattuale, prevista in materia di pausa lavoro;

b) non rispetti la specifica normativa prevista per i lavoratori c. d. "videoterminalisti".

La previsione, sinora, era rimasta sostanzialmente inapplicata anche a causa della mancata attuazione a livello settoriale.

Di recente, tuttavia, (estate 2015) si è finalmente provveduto a colmare la lacuna, e gli organi ispettivi hanno iniziato a dare attuazione concreta alla normativa, soprattutto in fase di sopralluoghi, prevedendo controlli molto stringenti sulla regolare attuazione della normativa in materia di pausa lavoro, anche attraverso il controllo delle cosiddette "timbrature".

Ciò rappresenta un ulteriore passo avanti, almeno a parere di chi scrive, nell'attuazione concreta di questo importante diritto dei lavoratori, ed un fattore di maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro nel predisporre i piani e le procedure per la determinazione delle pause.

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