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Il Decreto Legislativo n. 151/2015: nuove modifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.


Il recente Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione degli adempienti a carico dei cittadini e delle imprese" ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 81/2008 (il cosiddetto "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro").


Si tratta di novità significative, che interessano soprattutto le imprese.


Tali novità possono riassumersi, sostanzialmente, nelle seguenti:


A. Per quanto riguarda il Lavoro Accessorio (i cosiddetti voucher), l'art. 20 del suddetto Decreto Legislativo n. 151/2015 modifica il comma 8 dell'art. 3 Testo Unico Sicurezza, prevedendo sostanzialmente che la normativa in materia di sicurezza si applichi solo nel caso in cui il committente di lavoro accessorio sia un imprenditore o un professionista.

Negli altri casi, si applicano le norme già previste per il lavoratore autonomo (e quindi, vi è una sostanziale e notevole riduzione dei relativi obblighi).

Il lavoro domestico a carattere straordinario (compresi l'insegnamento e l'assistenza a malati o disabili) è escluso dall'applicazione del D. Lgs. 81/08.


B. Altra importante novità riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro: con il D. Lgs. 151/2015 viene integrato l'art 69 comma 1 lett. e) chiarendo, in modo definitivo, che anche il datore di lavoro rientra nella categoria degli "operatori", esattamente alla stessa stregua dei lavoratori.

Di conseguenza, anche il datore di lavoro ora è tenuto a frequentare i corsi di formazione ed abilitazione per l'uso delle attrezzature.


C. Una terza novità (che, sostanzialmente, si traduce in un "ritorno al passato") riguarda la modifica dell'art. 34 del Testo Unico Sicurezza, con l'abrogazione del comma 1bis e la conseguente modifica del successivo comma 2bis.

In parole povere, la precedente disciplina del Testo Unico, in base alla quale il Datore di Lavoro non poteva ricoprire in prima persona il ruolo di Addetto Antincendio e Addetto Primo Soccorso nel caso l'azienda avesse avuto in forza più di 5 lavoratori, viene sostanzialmente abrogata e viene ripristinato il sistema vigente sotto l'impero della vecchia "Legge 626" (ossia il D. Lgs. 626/1994), e pertanto la possibilità che il Datore di Lavoro possa ricoprire direttamente l'ncarico di Addetto Antincendio e Addetto Primo Soccorso torna a potersi applicare anche alle aziende con più di 5 dipendenti.

Sul punto, si veda quanto già da noi scritto in un precedente intervento.


D. Un'ultima, rilevante novità (che, tuttavia, di sicuro non farà contente le imprese e gli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro) viene introdotta dall'art. 22 del D. Lgs. 151/2015 e riguarda un consistente inasprimento del regime sanzionatorio.

Viene, infatti, stabilito che le sanzioni previste per il Datore di lavoro che non ha sottoposto i lavoratori alla sorveglianza sanitaria, qualora ne siano soggetti (ammenda da € 2.000 ad € 4.000) o che non abbia provveduto a formare i lavoratori, i preposti, l'RLS o gli addetti antincendio/primo soccorso (ammenda da € 2.000 ad € 4.000 per ogni figura non formata), siano raddoppiate nel caso in cui l'azienda abbia più di 5 lavoratori, e addirittura triplicate se i lavoratori impiegati nel'azienda stessa superino il numero di 10.


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