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Trattoristi: dal 1 gennaio 2016 in vigore il nuovo regime per l'abilitazione alla guida.


Com'é noto, il 13/03/2013 è entrato in vigore l'accordo Stato Regioni del 2012 che ha recepito la direttiva europea n. 59/2003 sull'abilitazione professionale all'uso delle attrezzature. Tra le "attrezzature" rientrano anche trattori e trattrici a ruota e cingolati, per la cui guida ora è rischiesta un'abilitazione professionale (il cosiddetto "patentino") rilasciata dopo la frequenza di un corso di durata variabile tra le 8 e le 13 ore.

Tale abilitazione rientra negli obblighi di un'azienda agricola e dei suoi titolari, che devono assicurarsi che tutti i propri dipendenti che utilizzano un trattore siano abilitati a farlo.

Per essere in regola, è necessario aver conseguito l'abilitazione entro il 31/12/2015, data in cui è entrato definitivamente in vigore l’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole.

In mancanza di tali obblighi al datore di lavoro potrebbe essere contestata la mancanza di abilitazione per il conducente di trattori agricoli, con rilevanti conseguenze sia sul piano penale (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro) sia sul piano civilistico (in caso di sinistro causato da trattore condotto da persona non abilitata, la Compagnia Assicurativa potrebbe rifiutarsi di tenere indenne l'assicurato dei danni eventualmente cagionato dal mezzo).

Per quanto riguarda scadenze e adempimenti, è opportuno rilevare alcune differenze nelle modalità operative di attuazione.

I dipendenti che non possono comprovare un esperienza lavorativa di 2 anni, ma che sono già incaricati dell’uso delle attrezzature (o che non sono in possesso di crediti formativi) devono frequentare il corso completo (8 ore + 5 eventuali per i cingolati).

I dipendenti che invece hanno già accumulato almeno 2 anni di esperienza dal 12/03/2013 (entrata in vigore della normativa da parte del ministero del lavoro e agricoltura) dovranno munirsi di un’autocertificazione in qualità di lavoratore di esperienza biennale sui mezzi agricoli, che sarà sottoscritta dal datore di lavoro, e sostenere un corso di aggiornamento di sole 4 ore. (Il modello per l'autocertificazione è scaricabile da qui )

Chi invece ha già seguito in passato un corso o è in possesso di esperienza documenta alla data del 12 marzo 2013, sarà in regola fino al 12 marzo 2017.

Le norme che riguardano i titolari di aziende agricole valgono anche per le ditte individuali composte da lavoratori autonomi.

L’autocertificazione va conservata in azienda e consentirà l’accesso ai corsi di aggiornamento ridotti a 4 ore invece che 8 ore (da effettuarsi entro il 12 marzo 2017).

Il "patentino" è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra.

In sintesi, e riassumendo quanto detto sopra con riguardo a termini, obblighi e corsi da frequentare:


Chi ha già seguito in passato un corso o è in possesso di esperienza documentata (di almeno 24 mesi) alla data del 31/12/2015 dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 12/03/2017.

Chi è stato assunto prima del 31\12\2015 ed è già incaricato dell’uso delle macchine, anche se non provvisto di esperienza documentata, dovrà frequentare il corso completo entro il 12/03/2017 per adempiere a quanto previsto dalle nuove regole.

Chi, invece, viene assunto dopo il 31/12/2015 non potrà utilizzare il trattore senza aver prima sostenuto il corso ed ottenuta l'abilitazione.



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