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Ora il datore di lavoro può svolgere ruolo di addetto al primo soccorso e addetto antincendio anche


Una recente modifica apportata al DLgs 81/08 ora permette al datore di lavoro di svolgere ruolo di addetto al primo soccorso e addetto antincendio anche in aziende con più di 5 dipendenti.

La nuova normativa, che prevede la semplificazione delle procedure relative alla sicurezza sul lavoro, è frutto di uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act – il DLgs 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015 – che introduce alcune “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”. Gli articoli che riguardano questa importante modifica sono gli artt. 20-21 (Capo III – Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

L’art. 20 modifica l’art. 34 del TU sulla Sicurezza: viene abrogato il comma 1-bis e modificato il comma 2-bis in cui le parole «di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione». In sostanza, quindi, Il Dlgs 151/2015 introduce la possibilità di svolgere il ruolo di addetto antincendio e addetto al primo soccorso da parte del datore di lavoro anche in realtà aziendali in cui i dipendenti siano più di 5, sempre a patto che vi sia un’adeguata formazione sulla sicurezza attraverso specifici corsi – il corso antincendio e il corso primo soccorso – per l’ottenimento della relativa certificazione.

L’art. 20 apporta inoltre delle modifiche al regime sanzionatorio che riguardano le violazioni su sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, le attrezzature da lavoro e il lavoro irregolare. In sostanza, si tratta di un intervento integrativo che ha esteso la disciplina che consente al Datore di Lavoro di assumere anche ruoli normalmente attribuiti al personale dipendente, e questo nell'ottica di una maggiore razionalizzazione. La normativa, inoltre, consente di supplire all'eventuale carenza di figure addette alle emergenze aziendali nel caso in cui nessun lavoratore voglia assumersi la responsabilità di accettare l'eventuale designazionedel Datore di lavoro.

 
 
 

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