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SICUREZZA NEI CANTIERI PADOVA-ROVIGO-LATINA-PALERMO

 

 

In particolare, il compito fondamentale assegnato dal legislatore al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, rendendolo documento contrattuale, è la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), al quale devono attenersi tutte le imprese che intervengono nel processo edilizio.

 

Il decreto stabilisce nuove responsabilità ed obblighi anche per le imprese esecutrici che devono redigere, per ogni cantiere, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) il quale contiene, tra l'altro, le modalità di gestione in sicurezza delle singole attività svolte in rispondenza al PSC oltre l'indicazione di una serie di figure all'interno dell'organico dell'impresa a cui è demandata la gestione della sicurezza, previa adeguata formazione ed informazione.

 

Responsabile del controllo e del coordinamento del processo edilizio in cantiere è il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il quale, dopo aver verificato la completezza dei POS di ciascuna impresa (come da DPR 222/2003) e la loro rispondenza al PSC, controlla che le fasi lavorative si svolgano secondo le indicazioni contenute nei suddetti documenti.

 

Alla luce del contesto creatosi negli ultimi anni in materia di sicurezza in edilizia, La Agile81 con un team di professionisti qualificati, offre sia al Committente, sia all'Impresa tutti i servizi necessari ad ottemperare integralmente alle disposizioni di legge a riguardo nell'ambito del processo edilizio.Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 494/96 la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (sicurezza in cantiere) era regolamentata esclusivamente dai DPR 547/55 e DPR 164/56 che lasciavano completa autonomia e responsabilità all'Impresa che, pur soggetta alle verifiche degli organi di controllo, redigeva i "Piani di Sicurezza" solo nelle circostanze in cui era soggetta alla Legge Antimafia (55/90) e alla Legge Merloni Bis (109/94).

 

Tra le novità più significative introdotte dal d.lgs. 494/96 e sue successive modificazioni, vi è quella di aver coinvolto in prima persona il Committente nella gestione della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, il quale deve obbligatoriamente designare, al superamento di determinati parametri previsti dalla legge, due figure dedite al coordinamento della sicurezza in cantiere: il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

SICUREZZA NEI CANTIERI PADOVA-ROVIGO-LATINA-PALERMO (D.LGS. 494/96)

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